DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo VI›Capo I
Art. 201
286 / 307Sospensione del processo.
In vigore dal 8 gen 1942
Quando è impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, può sospendere su istanza di parte il processo, finché non sia pronunciata sentenza sull'impugnazione, e può sempre autorizzare le parti a ritirare il proprio fascicolo per produrlo davanti al giudice dell'impugnazione.
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