DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo VI›Capo I
Art. 200
285 / 307Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore.
In vigore dal 8 gen 1942
Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta, entro due giorni dal deposito dell'istanza di designazione del giudice istruttore, al presidente del tribunale.
Il presidente designa il giudice istruttore a norma dell' del codice, e il procedimento prosegue secondo le norme del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-200