DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo V
Art. 189
274 / 307Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi.
In vigore dal 10 giu 1942
L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-189