DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo IV
Art. 187
147 / 307Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva.
In vigore dal 8 gen 1942
Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli e seguenti del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-187