Art. 162 · Deposito del prezzo di assegnazione.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo IVCapo I

Art. 162

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Deposito del prezzo di assegnazione.

In vigore dal 8 gen 1942
La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-162