DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo IV›Capo I
Art. 162
257 / 307Deposito del prezzo di assegnazione.
In vigore dal 8 gen 1942
La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-162