DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo IV›Capo I
Art. 160
255 / 307Forma degli avvisi.
In vigore dal 8 gen 1942
Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notifcati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-160