Art. 160 · Forma degli avvisi.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo IVCapo I

Art. 160

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Forma degli avvisi.

In vigore dal 8 gen 1942
Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo debbono essere sottoscritti dal creditore procedente o dal cancelliere a cura del quale sono notifcati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-160