DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo IV›Capo I
Art. 158
253 / 307Avviso al sequestrante.
In vigore dal 8 gen 1942
Quando dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l'esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve fare notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell'articolo 498 del codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-158