Art. 132 · Rinvio.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo III

Art. 132

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Rinvio.

In vigore dal 8 gen 1942
Nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo, se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo.
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