DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo III
Art. 132
100 / 307Rinvio.
In vigore dal 8 gen 1942
Nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo, se non sono incompatibili con quelle contenute nel presente capo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-132