Art. 122 · Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 122

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Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori.

In vigore dal 8 gen 1942
L'istanza per l'integrazione di uu provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-122