DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 122
234 / 307Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori.
In vigore dal 8 gen 1942
L'istanza per l'integrazione di uu provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-122