DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Sez. II
Art. 121
233 / 307Ordinanza di correzione delle sentenze.
In vigore dal 8 gen 1942
L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-121