Art. 110 · Fissazione dell'udienza di trattazione.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILESez. II

Art. 110

Abrogato222 / 307

Fissazione dell'udienza di trattazione.

In vigore dal 10 dic 1994
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353

Note all'articolo

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994; - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti".
  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 89, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 2 gennaio 1994 al 30 aprile 1995; - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-110