Art. 11 · Astensione e ricusazione degli esperti.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo IICapo I

Art. 11

29 / 307

Astensione e ricusazione degli esperti.

In vigore dal 8 gen 1942
Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli e seguenti del codice. La ricusazione può essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza. Agli effetti dell'applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d'appello.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-11