Art. 95 · (Art. 97, comma primo, secondo e terzo, del regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).
Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevettiTitolo VIII

Art. 95

Abrogato100 / 112

(Art. 97, comma primo, secondo e terzo, del regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

In vigore dal 19 mar 2005
Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-10-31;1354#art-tdd-95