Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 27 gen 1942
La «Croce di anzianità» è altresì conferita alle infermiere volontarie che siano iscritte nei ruoli da 25 anni con grado equiparato a quello di ufficiale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-10-24;1458#art-4