Art. 88 · Funzioni del giudice relatore, del pubblico ministero e del cancelliere
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARECapo II

Art. 88

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Funzioni del giudice relatore, del pubblico ministero e del cancelliere

In vigore dal 12 ott 1941
Quando non sia assolutamente possibile ottenere con prontezza l'intervento del giudice relatore, di un magistrato del pubblico ministero e di un cancelliere, appartenenti al personale dei tribunali militari di guerra ordinari, il giudice relatore è sostituito da un ufficiale del grado e dell'anzianità indicati nell'articolo precedente; e il comandante che ha convocato il tribunale militare straordinario designa due ufficiali, fra i presenti, che devono esercitare uno le funzioni del pubblico ministero e l'altro quelle di cancelliere. Essi prestano, davanti al presidente del tribunale, il giuramento di adempiere lealmente e da uomo di onore le funzioni ad essi affidate.
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