ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Capo II
Art. 87
87 / 92Funzioni di presidente e di giudici: ricusazione
In vigore dal 12 ott 1941
Le funzioni di presidente sono esercitate dall'ufficiale più elevato in grado dopo quello che convoca il tribunale.
Sono giudici tre ufficiali dei gradi stabiliti secondo le norme generali, a cominciare dai più anziani, e un ufficiale giudice relatore del corpo della giustizia militare.
Mancando gli ufficiali suindicati, si fa passaggio a quelli del grado immediatamente inferiore, a cominciare dai più anziani.
La lista dei giudici è notificata all'imputato, il quale può ricusarne uno, a eccezione del presidente, senza obbligo di addurre i motivi. Al giudice ricusato è immediatamente surrogato un altro dal presidente, per ordine di anzianità.
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