Art. 85 · Luoghi di convocazione
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARECapo II

Art. 85

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Luoghi di convocazione

In vigore dal 12 ott 1941
I tribunali militari di guerra straordinari non possono essere convocati nei luoghi che sono sede di tribunali militari di guerra ordinari. Se il comandante competente ne ritiene necessaria la convocazione nei luoghi predetti, i tribunali militari di guerra ordinari ne fanno le veci, osservando le norme stabilite per i tribunali straordinari.
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