Art. 77 · Attribuzioni
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARESez. III

Art. 77

77 / 92

Attribuzioni

In vigore dal 12 ott 1941
L'ufficio incaricato delle funzioni del pubblico ministero militare presso ciascuno dei tribunali militari di guerra ordinari, inizia ed esercita l'azione penale a norma degli articoli 245 a 250 del codice penale militare di guerra. Esso adempie inoltre le attribuzioni che gli sono demandate secondo le norme dell'ordinamento giudiziario militare del tempo di pace.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-77