ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Sez. II
Art. 76
76 / 92In vigore dal 12 ott 1941
L'ufficio di presidenza si compone di un presidente e di uno o più ufficiali addetti, ferma la disposizione del primo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-76