Art. 70 · Rappresentanza delle forze armate nel tribunale
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARETitolo IICapo ISez. I

Art. 70

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Rappresentanza delle forze armate nel tribunale

In vigore dal 12 ott 1941
Il presidente e un giudice diverso dal relatore devono appartenere alla stessa forza armata, alla quale appartiene il comando presso cui è costituito il tribunale. Degli altri due giudici diversi dal relatore, almeno uno deve appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene l'imputato. Se gli imputati appartengono a forze armate diverse, e queste non possono tutte trovare nella composizione del tribunale la rispettiva rappresentanza, questa è ammessa nell'ordine di preferenza per quella forza armata, alla quale appartiene l'imputato più elevato in grado o, a parità di grado, il maggior numero d'imputati o, infine, a parità di grado e di numero, l'imputato più anziano.
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