ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Titolo II›Capo I›Sez. I
Art. 70
70 / 92Rappresentanza delle forze armate nel tribunale
In vigore dal 12 ott 1941
Il presidente e un giudice diverso dal relatore devono appartenere alla stessa forza armata, alla quale appartiene il comando presso cui è costituito il tribunale.
Degli altri due giudici diversi dal relatore, almeno uno deve appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene l'imputato.
Se gli imputati appartengono a forze armate diverse, e queste non possono tutte trovare nella composizione del tribunale la rispettiva rappresentanza, questa è ammessa nell'ordine di preferenza per quella forza armata, alla quale appartiene l'imputato più elevato in grado o, a parità di grado, il maggior numero d'imputati o, infine, a parità di grado e di numero, l'imputato più anziano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-70