Art. 66 · Sede e circoscrizione
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARETitolo IICapo ISez. I

Art. 66

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Sede e circoscrizione

In vigore dal 12 ott 1941
I tribunali di armata, di corpo d'armata e di altre unità mobilitate hanno sede, possibilmente, nel luogo medesimo dove ha sede il comando della unità presso cui sono costituiti, e seguono il comando stesso nelle sue dislocazioni. La sede e la circoscrizione degli altri tribunali sono stabilite dal comandante supremo salvo che tratti: di tribunali, istituiti a norma del secondo comma dell'articolo precedente, nel qual caso provvede un comandante che li ha istituiti.
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