Art. 65 · Istituzione dei tribunali militari di guerra
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARETitolo IICapo ISez. I

Art. 65

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Istituzione dei tribunali militari di guerra

In vigore dal 12 ott 1941
Nei luoghi in stato di guerra, i tribunali militari di guerra ordinari sono istituiti dal comandante supremo, nel numero richiesto dalle circostanze; e rimangono costituiti presso i rispettivi comandi di armata, di corpo d'armata, di piazza forte, del territorio in stato di guerra, ovvero di altre unità mobilitate, anche della Regia marina o della Regia aeronautica, nei casi di servizio a terra. I comandanti delle unità suindicate hanno facoltà di istituire essi medesimi i tribunali, quando le truppe dipendenti si trovino in condizioni eccezionali di servizio o di comunicazione rispetto al comando supremo. Nei luoghi in stato di guerra, quando non si sia provveduto alla costituzione dei tribunali militari territoriali di guerra nei modi indicati dai commi precedenti, la cognizione dei reati soggetti alla competenza di essi è attribuita ai tribunali militari territoriali ordinari, i quali procedono con le forme stabilite per i tribunali militari territoriali di guerra, e sono, a ogni effetto, considerati come tali.
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