ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Parte SECONDA›Titolo I
Art. 61
61 / 92Dipendenza dei tribunali militari di guerra dal comandante supremo
In vigore dal 12 ott 1941
I tribunali militari di guerra e gli uffici costituiti presso di essi dipendono dal comandante supremo, che ha l'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, o chi ne fa le veci presso il comando supremo.
L'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare di guerra può essere delegata al procuratore generale militare del Re Imperatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1022#art-ogm-61