Art. 61 · Dipendenza dei tribunali militari di guerra dal comandante supremo
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITAREParte SECONDATitolo I

Art. 61

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Dipendenza dei tribunali militari di guerra dal comandante supremo

In vigore dal 12 ott 1941
I tribunali militari di guerra e gli uffici costituiti presso di essi dipendono dal comandante supremo, che ha l'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, o chi ne fa le veci presso il comando supremo. L'alta vigilanza del servizio della giustizia penale militare di guerra può essere delegata al procuratore generale militare del Re Imperatore.
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