ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE›Parte SECONDA›Titolo I
Art. 60
60 / 92Uffici dei tribunali militari di guerra
In vigore dal 12 ott 1941
Presso ogni tribunale militare di guerra ordinario sono costituiti;
1° un ufficio di presidenza;
2° un ufficio del pubblico ministero;
3° un ufficio d'istruzione;
4° un ufficio di cancelleria.
Per il servizio delle notificazioni giudiziarie, si provvede secondo le circostanze.
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