Art. 37
Capo VII

Art. 37

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In vigore dal 25 gen 1942
I contributi a carico dello Stato per i predetti Istituti professionali per ciechi sono stabiliti nella misura indicata nella tabella B annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale e da quello per le finanze. Tutti gli altri oneri, obblighi e contributi di qualsiasi specie a carico di enti o privati per il mantenimento e funzionamento delle preesistenti scuole per ciechi passate a far parte degli Istituti di cui ai precedenti articoli, restano consolidati a favore degli Istituti stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-37