Art. 29
Capo VI

Art. 29

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In vigore dal 25 gen 1942
Chi abbia superato l'esame di compimento al termine del corso per maestranze o di un corso speciale consegue il titolo di operaio per la relativa lavorazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-29;1449#art-29