Art. 2
2 / 12In vigore dal 8 ott 1941
Per conseguire i certificati di cui all' occorre sostenere e superare le prove di esame stabilite dagli articoli successivi.
L'ammissione agli esami è riservata a coloro che sono già provvisti del certificato internazionale di radiotelegrafista di prima e di seconda classe per il servizio a bordo delle navi, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni e dalla Regia marina ovvero del certificato di radiotelegrafista o di radioaerologista rilasciato dalla Regia aeronautica o del certificato di radiotelegrafista militare rilasciato dal Regio esercito o dalla Regia marina.
Inoltre l'ammissione agli esami è subordinata alla condizione che i candidati, oltre ad essere in possesso dei documenti specificati al successivo abbiano compiuto, come tirocinio in servizio radioelettrico a bordo di aeromobili, non meno di dieci ore di volo se aspiranti al certificato di radiotelegrafista di terza classe o di radiotelefonista, non meno di venti ore se aspiranti al certificato di radiotelegrafista di seconda classe, non meno di trenta ore di volo se aspiranti al certificato di prima classe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-08-08;992#art-2