Art. 95
RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 95

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In vigore dal 27 nov 1941
Il richiedente l'abbonamento, che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi l'apparecchio, ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'esercente il servizio telefonico l'appoggio e il passaggio nell'immobile di sua proprietà, per i sostegni e le condutture telefoniche occorrenti. Il proprietario dell'immobile ha altresì l'obbligo di concedere a detto esercente gratuitamente l'appoggio dei sostegni e il passaggio delle condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, per soddisfare le richieste degli inquilini.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-95