Art. 94
RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 94

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In vigore dal 27 nov 1941
L'abbonato deve sottostare a tutte le modifiche di tariffe o di condizioni che fossero stabilite dal Ministero delle comunicazioni. In caso di aumento delle tariffe è però in facoltà dell'abbonato di rinunciare all'abbonamento, a partire dal trimestre successivo a quello dell'applicazione del provvedimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-94