Art. 93
RegolamentoCapo IIISez. I

Art. 93

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In vigore dal 27 nov 1941
Il canone di abbonamento alle reti urbane deve pagarsi a rate trimestrali anticipate nei primi 15 giorni di ciascun trimestre solare. Col canone di abbonamento urbano dovrà pagarsi quanto altro sia dovuto dall'abbonato per tutti i servizi telefonici prestati dall'Amministrazione di Stato e dal concessionario, anche se accessori. Lo stato di morosità, anche parziale, dell'abbonato, per qualsiasi titolo, dà diritto al concessionario d'interrompere il servizio telefonico anche per gli altri abbonamenti tenuti dallo stesso utente in un medesimo locale, e, persistendo la morosità, di provvedere al ritiro di tutto il materiale installato presso l'utente stesso, fermo il diritto ad esigere tutte le rimanenti quote da questi dovute fino alle rispettive scadenze. In caso di ripristino del servizio per soddisfatta morosità, l'abbonato dovrà corrispondere le penalità previste dal regolamento di servizio (polizza di abbonamento). Il concessionario ha anche diritto di rivalersi, per il ricupero del suo credito, sulle somme eventualmente anticipate dall'abbonato per comunicazioni, interurbane o per altri servizi.
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