Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 92
52 / 158In vigore dal 27 nov 1941
L'abbonato avrà diritto alla rescissione anticipata del contratto trascorso il primo anno di abbonamento solo nel caso in cui venga realizzata la riattivazione dell'utenza sia per subentro, sia per nuovo abbonamento.
La rescissione anticipata avrà effetto dal giorno di tale riattivazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-92