Regolamento›Capo III›Sez. I
Art. 89
49 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Salvo l'eccezione prevista dal penultimo capoverso dell'articolo precedente, il richiedente l'abbonamento che abbia soddisfatto al pagamento dei normali contributi, alle spese di impianto e che non sia stato collegato alla rete urbana entro il termine stabilito dal regolamento di servizio (polizza di abbonamento) o dagli atti di concessione, ha facoltà di rescindere il contratto, indipendentemente da ogni altra azione che gli possa competere.
L'abbonato che non può servirsi delle comunicazioni urbane per un periodo di tempo continuato, ha diritto, se l'impedimento sia dovuto a forza maggiore, alla restituzione del canone di abbonamento, per tutta la durata del'interruzione, meno tre giorni; se invece l'interruzione sia dovuta a colpa del concessionario, l'abbonato ha diritto alla restituzione del canone relativo a tutto il periodo dell'interruzione, quando questa non superi i dieci giorni consecutivi, e ad una indennità ragguagliata al doppio della somma che importerebbe l'abbonamento per il periodo di tempo in cui dura l'interruzione, quando questa superi i dieci giorni consecutivi.
Quando in un trimestre si abbiano, salvo il caso di forza maggiore, interruzioni che superino complessivamente 45 giorni, l'abbonato ha anche facoltà di rescindere il contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-89