Art. 84
RegolamentoCapo II

Art. 84

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In vigore dal 27 nov 1941
L'esercente di una rete urbana potrà concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento di esse con la rete urbana, quando si verifichino le condizioni seguenti: 1) che la linea privata si trovi per intero nel territorio in cui si estende la rete urbana e non sia appoggiata a palificazioni o ad altri supporti che sostengano linee di trasmissione dell'energia elettrica; 2) che sia assicurata l'assoluta impossibilità del collegamento della linea privata con altre linee; 3) che, durante il collegamento, la linea privata non debba mai adoperarsi a favore di terzi; 4) che la linea privata ed i relativi apparecchi si trovino e siano mantenuti in condizioni tecniche da garantire un regolare servizio con la rete urbana; in caso di contestazione, l'Amministrazione giudicherà inappellabilmente; 5) per il collegamento con la retè urbana, il concessionario della linea privata pagherà all'esercente della rete medesima le tariffe di abbonamento di categoria prima, indipendentemente dal canone dovuto ai sensi dell' del presente regolamento.
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