Regolamento›Capo II
Art. 78
32 / 158In vigore dal 1 mag 1956
Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato pagherà ogni anno allo Stato un canone di L. 2000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni.
Per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due sarà applicato un canone aggiuntivo di L. 300.
Il canone, di cui al comma precedente, sarà raddoppiato per le linee telefoniche a sussidio di linee elettriche e teleferiche e per tutte quelle linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a Comuni diversi.
Il canone di cui al presente articolo è dovuto anche per gli impianti telefonici ad onde guidate per uso privato, di cui all'art. 211 della legge.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che la presente modifica ha efficacia dal 15 aprile 1945.
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 651 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica decorre dal 10 luglio 1946.
- Il D.Lgs. 4 gennaio 1948, n. 339, nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 651, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1948, la misura dei canoni annuali di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 651, da pagarsi da ciascun concessionario per ogni circuito di comunicazione telefonica ad uso privato fino a tre chilometri con due stazioni, e' elevata da L. 2000 a L. 4000 e per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre, e per ogni stazione in piu' delle prime due, da L. 300 a L. 600".
- La L. 15 marzo 1956, n. 210, nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 4 gennaio 1948, n. 339, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 651, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 4 gennaio 1948, n. 339, e' elevata a lire 10.000 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni, ed a lire 1500 per ogni chilometro o frazione in piu' dei primi tre e per ogni stazione in piu' delle prime due".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-78