Regolamento›Capo II
Art. 77
31 / 158In vigore dal 27 nov 1941
La domanda di concessione di linee private deve essere presentata all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e deve contenere:
1) l'indicazione precisa di coloro ai quali deve servire la concessione;
2) l'indicazione degli stabili da collegarsi, della lunghezza della linea e delle caratteristiche tecniche dell'impianto;
3) la quietanza del pagamento, eseguito presso un ufficio postale a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di una somma, a titolo di rimborso spese d'istruttoria, che sarà determinata dall'Amministrazione.
Quando la linea telefonica è ad uso comune di due concessionari, domanda deve essere firmata da entrambi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-77