Art. 74
RegolamentoTitolo III

Art. 74

126 / 158
In vigore dal 27 nov 1941
Agli effetti previsti dall'art. 205 della legge, il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di intervenire nelle trattative fra le associazioni sindacali, per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e delle loro modificazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-74