Regolamento›Titolo III
Art. 70
122 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Il Ministero delle comunicazioni esercita la sorveglianza sugli impianti, sulla gestione e sull'esercizio del concessionario.
Ove la concessione venga accordata ad una società, questa deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni, entro un mese dall'approvazione da parte dell'assemblea, il proprio bilancio annuale e deve altresì comunicare tempestivamente, le deliberazioni delle assemblee generali ordinarie e straordinarie, nelle quali siano apportate variazioni al proprio statuto.
Il Ministero delle comunicazioni ed il Ministero delle finanze, a mezzo dei propri funzionari, eseguiranno ogni anno, non oltre il mese di giugno, opportune indagini d'ordine tecnico-amministrativo intese ad accertare:
a) lo stato degli impianti in relazione alle prescrizioni del precedente ;
b) l'esattezza dei dati contenuti nel bilancio annuale in rapporto alle risultanze delle scritture prescritte, con particolare riguardo all'ammontare del canone dovuto dal concessionario sugli introiti lordi ed alla determinazione delle prescritte congrue quote di ammortamento.
A tale scopo il concessionario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei funzionari predetti le scritture e tutti gli atti e documenti che essi ritenessero di chiedere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-70