Art. 7
RegolamentoCapo II

Art. 7

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In vigore dal 27 nov 1941
Nel caso che non sia possibile raggiungere l'accordo bonario previsto dall'articolo precedente, l'esercente avanzerà al prefetto la domanda di imposizione della servitù. L'Ufficio del genio civile rimette al prefetto l'incarto formatosi per lo svolgimento delle pratiche di bonario accordo accompagnato dalle sue proposte sulle modalità d'imposizione della servitù e sulla determinazione nell'indennità, quando questa sia dovuta. Il prefetto decide in merito alle proposte dal Genio civile e, in seguito a dimostrazioni dell'eseguito pagamento o al deposito presso la Direzione delle poste e dei telegrafi della provincia, dell'indennità, quando questa sia dovuta, emana il decreto di imposizione coattiva della servitù che autorizza il passaggio o l'appoggio dei fili, cavi e impianti telefonici o telegrafici sotto o sulle proprietà pubbliche e private. Il decreto del prefetto viene comunicato in via amministrativa alle parti interessate.
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