Art. 66
RegolamentoTitolo III

Art. 66

118 / 158
In vigore dal 27 nov 1941
La concessione per l'impianto e l'esercizio di reti urbane e di linee interurbane ad uso pubblico, è soggetta alle norme tecniche interne emanate dal Ministero delle comunicazioni ed a quelle di carattere internazionale che siano o saranno introdotte nel Regno dal Governo italiano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-66