Art. 63
RegolamentoTitolo III

Art. 63

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In vigore dal 27 nov 1941
In tutti i casi di riscatto, di fine e di decadenza della concessione, l'Amministrazione ed il concessionario dovranno esperire nel termine di un anno le pratiche per l'accertamento di comune accordo del valore degli impianti e di quanto altro inerente alla concessione. Qualora l'accordo non sia stato raggiunto nel termine suddetto, si procederà, su istanza della parte più diligente, alla costituzione del Collegio previsto dall' del presente regolamento. Il Collegio dovrà procedere all'accertamento di cui al comma precedente nel termine di un anno dalla sua costituzione. L'Amministrazione corrisponderà al concessionario, entro un mese dalla firma dell'accordo, le somme dovutegli; nel caso di mancato accordo corrisponderà in via provvisoria, nel termine di un mese dall'istanza per la costituzione del Collegio, la somma offerta al concessionario. Divenuta esecutiva la decisione del Collegio, si procederà al conguaglio tra la somma provvisoria versata al concessionario e quella spettantegli, tenuto conto degli interessi commerciali di mora decorrenti tra la data in cui ha avuto luogo il versamento provvisorio e quella in cui viene eseguito il versamento definitivo a conguaglio. Nei casi in cui la cauzione, a norma di legge e del presente regolamento, può essere svincolata, tale svincolo avverrà non oltre sei mesi dal passaggio degli impianti all'Amministrazione di Stato.
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