Regolamento›Titolo III
Art. 62
114 / 158In vigore dal 27 nov 1941
La diminuzione del valore di riscatto per i contributi dati dalle provincie, prevista dall'art. 202 della legge, viene effettuata nel modo seguente.
Il Collegio di cui all'articolo precedente stabilisce il periodo di ammortamento da attribuirsi all'impianto, in base al criterio del logorio fisico o di quello economico, in conseguenza delle operate successive trasformazioni da parte del concessionario sull'impianto originario e anche dal sopravvenire di impianti più perfezionati. In base a tali criteri procede alla determinazione delle quote contributo residuo, tenendo conto degli anni trascorsi dall'attivazione del primitivo impianto per la parte che eventualmente sussista.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-62