Art. 61
RegolamentoTitolo III

Art. 61

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In vigore dal 27 nov 1941
Il prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti, materiali ed arnesi menzionati nel precedente articolo, al momento in cui avviene la scadenza o la dichiarazione di riscatto, ai sensi dell'art. 200 della legge. In caso di disaccordo il prezzo stesso sarà stabilito da un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal Ministero delle comunicazioni, uno dal concessionario ed il terzo, che funzionerà da presidente, dal presidente del Consiglio di Stato, tra i consiglieri di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-61