Regolamento›Titolo III
Art. 60
112 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Nel caso di fine della concessione per scadenza o riscatto, e nel caso di riscatto della concessione non a termine comprendente l'esercizio di impianti telefonici dello Stato ceduti in proprietà, l'acquisto da parte dell'Amministrazione comprende tutti gli stabili, i materiali interni ed esterni in opera e in magazzino, sia delle linee sia delle centrali, gli attrezzi, gli strumenti di officina, i mobili tutti adibiti al regolare funzionamento delle centrali, uffici, posti pubblici, risultanti dall'ultimo inventario.
L'Amministrazione si sostituisce, altresì, in tutti i diritti del concessionario, anche verso i terzi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-60