Art. 50
RegolamentoTitolo III

Art. 50

102 / 158
In vigore dal 27 nov 1941
La cauzione a garanzia degli impegni assunti sarà costituita mediante depositi, presso la Cassa depositi e prestiti, di denaro, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero di altri titoli da determinarsi all'atto della concessione.
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