Art. 49
RegolamentoTitolo III

Art. 49

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In vigore dal 2 ago 1957
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici procederà all'esame delle domande pervenute, facendo al Mnistro le relative proposte. Il Ministro, sulla base di tali proposte e sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, giudica definitivamente. Il relativo provvedimento sarà adottato mediante decreto Reale.

Note all'articolo

  • Il D.L. 6 giugno 1957, n. 374, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1957, n. 615, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le concessioni dei servizi telefonici ad uso pubblico possono essere accordate, con le modalita' previste dall'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e successive modificazioni, a societa' per azioni, il cui capitale sia direttamente o indirettamente posseduto in maggioranza dallo Stato, senza l'osservanza del procedimento previsto dagli articoli 48 e 49 del regolamento di esecuzione del predetto Codice, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 sentito comunque, il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-49