Regolamento›Capo VI
Art. 46
98 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Per i telegrammi in franchigia diretti all'estero, i mittenti sono tenuti al pagamento delle quote dovute alle Amministrazioni estere od alle compagnie e società telegrafiche.
Le tasse radiotelegrafiche, per quanto concerne le stazioni costiere e di bordo nazionali, sono considerate come tasse interne agli effetti della franchigia.
Storico versioni
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