Art. 46
RegolamentoCapo VI

Art. 46

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In vigore dal 27 nov 1941
Per i telegrammi in franchigia diretti all'estero, i mittenti sono tenuti al pagamento delle quote dovute alle Amministrazioni estere od alle compagnie e società telegrafiche. Le tasse radiotelegrafiche, per quanto concerne le stazioni costiere e di bordo nazionali, sono considerate come tasse interne agli effetti della franchigia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-46