Regolamento›Capo VI
Art. 43
95 / 158In vigore dal 27 nov 1941
Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di stipulare convenzioni con le varie Amministrazioni dello Stato per il pagamento delle tasse interne dei telegrammi mediante il versamento di un canone annuo fisso.
Le convenzioni suddette devono essere approvate con decreto interministeriale, firmato dai Ministri per le comunicazioni, per le finanze, e dell'altra Amministrazione contraente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-43