Art. 40
RegolamentoCapo V

Art. 40

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In vigore dal 27 nov 1941
Per la concessione in appalto dei servizi di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e dei servizi accessori, od anche di uno solo di essi, si procede a licitazione privata, nelle forme stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Alla licitazione sono ammesse le ditte, cooperative di lavoro e privati, ritenuti idonei, che ne abbiano fatto domanda in seguito all'apposito bando di concorso pubblicato dal Ministero delle comunicazioni, od in seguito ad invito. Sono escluse le donne. L'appalto viene conferito, con riserva della superiore approvazione, a chi abbia fatto migliori condizioni. A parità di condizioni, viene data la preferenza alle cooperative costituite fra ex combattenti. Il Ministero delle comunicazioni può considerare nulla la assegnazione avvenuta in sede di licitazione, qualora ritenga che le condizioni fatte dal migliore offerente non diano garanzia che il servizio possa essere disimpegnato con la dovuta regolarità. Le licitazioni di cui sopra sono tenute presso la locale Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi ed il direttore provinciale, o chi per esso, funge da ufficiale rogante e firma il relativo contratto o capitolato d'oneri in rappresentanza dell'Amministrazione.
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