Art. 39
RegolamentoCapo IV

Art. 39

85 / 158
In vigore dal 27 nov 1941
Le altre condizioni e modalità da osservarsi per la concessione di agenzie telegrafiche e fonotelegrafiche sono stabilito in appositi capitolati d'oneri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-39