Art. 32
RegolamentoCapo II

Art. 32

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In vigore dal 27 nov 1941
Quando si debba costruire una linea nell'interesse dei Comuni ai sensi degli articoli precedenti, l'Amministrazione potrà accettare i pali occorrenti che eventualmente fossero forniti dagli interessati, purchè i pali stessi abbiano i requisiti prescritti dai capitolati in vigore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-32